Proposta di modifica alla legge n.248/2000 dei senatori Semenzato e Pieroni
Posted Marzo 25th, 2007 by pna
SENATO DELLA REPUBBLICA --------------------XIII LEGISLATURA-------------------- N. 4913 DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa dei senatori SEMENZATO e PIERONI ____________________________ Tutela dell'uso personale e senza fine di lucro nella riproduzione di software, libri di testo e brani musicali Modifiche alla legge n. 248/ 2000 SUL DIRITTO D'AUTORE _______________________________ Onorevoli Senatori. - Le nuove norme di tutela del diritto d'autore, divenute legge lo scorso 18 agosto, si prestano purtroppo ad interpretazioni discordanti quando si tratta di copie per uso personale e senza fini di lucro. Il rischio è di produrre effetti, forse non previsti dal legislatore, ma certamente perseguiti dalle potenti lobby dei produttori di software, delle case discografiche e degli editori. Il rischio è che le modifiche apportate alla vecchia legge del 1941 producano anche nuove e indebite misure repressive. Nonostante lo stesso relatore della legge abbia più volte precisato che essa non si rivolge a coloro che duplicano per uso personale e senza fine di lucro sono presenti, nel testo approvato, delle formulazioni che invece sembrano equiparare la copia individuale alla duplicazione di massa e al commercio abusivo. Di qui la necessità di intervenire sull'articolato recentemente varato per fugare ogni ambiguità a favore di una chiara tutela dell'uso individuale e senza fini di lucro di copie di software, di libri di testo e di brani musicali. Non c'è dubbio, infatti, che la copia per uso personale non può essere perseguita sia perché questo produrrebbe limitazioni alla diffusione di conoscenze e di cultura nell'ambito della società, sia perché nei settori in questione il suo impatto economico è già largamente previsto e conteggiato nel prezzo di vendita. Peraltro è noto che le maggiori aziende di software hanno per anni fatto una politica di incentivazione delle copie non originali al fine di conquistare con i loro prodotti posizioni dominanti sul mercato. Non si dimentichi che una delle principali aziende di software, la Microsoft, è finita nel mirino dell'antitrust statunitense proprio per una politica di questo tipo. Sarebbero perciò anomale interpretazioni secondo cui ora il legislatore interviene in forma drastica sulla situazione con l'effetto di congelare i rapporti di forza esistenti e danneggiando gli operatori che scelgono di essere presenti nel settore attraverso politiche di offerta gratuita di software. La questione è ancor più chiara per le copie di brani musicali in quanto la legge 93 del 5 febbraio 1992 già prevede un aumento del 10 per cento del prezzo di vendita come copertura preventiva della riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei CD musicali. Non è perciò accettabile il tentativo di molte case discografiche di criminalizzare tale riproduzione. In particolare non può essere criminalizzata la riproduzione di brani musicali quando essa avviene tramite Internet. Internet rappresenta, infatti, la nuova dimensione della comunicazione ed è necessario che in particolare chi ha scelto la rete e le tecnologie informatiche come oggetto del proprio business ne accetti logiche e funzionamento senza invocare all'ultimo ottocentesche misure protezionistiche. Ugualmente noto è il fatto che gli editori di libri di testo giustifichino da anni l'elevato costo dei volumi in considerazione della possibilità della loro riproduzione fotostatica. Fotocopie dei libri di testo La scelta fatta con l'art. 2 della nuova legge 248/2000 di limitare al 15% le fotocopie o xerocopie delle opere di ingegno troverebbe un logico spazio solo in presenza di un mercato calmierato dove i bassi prezzi delle opere, in particolare dei libri di testo, andassero a colmare il gap imposto con tale limitazione. In realtà siamo in presenza di una continua lievitazione dei prezzi che già inglobano il comportamento studentesco di duplicazione dei testi. Inoltre le modalità previste dalla legge per vietare fotocopie per più del 15% del testo e per farsi pagare i relativi diritti finirebbe, se applicata, col mettere al bando le macchine fotocopiatrici dalle università. Ancor più sconsiderato è poi l'intervento restrittivo sulle biblioteche pubbliche dato che vengono posti divieti che produrranno una diminuzione delle prestazioni di servizi culturali soprattutto da parte delle piccole biblioteche. Un trattamento speciale per il software In Italia il diritto d'autore è regolato dalla legge 633 del 1941, modificata a più riprese per includere anche i programmi software nella lista delle "opere dell'ingegno" tutelate contro le possibili violazioni del "copyright". Anziché estendere ai programmi le stesse regole valide per le altre opere dell'ingegno, la legge ha riservato al software un trattamento particolare, che punisce i "pirati di programmi" in maniera molto più dura di quanto non si faccia con i pirati di musica o di libri. Dietro questo "trattamento speciale", riservato unicamente alla copia del software, molti esperti di informatica e giuristi hanno individuato le pressioni esercitate dalle grandi case produttrici di software per far approvare, a tutela dei loro interessi, una legge particolarmente punitiva contro la copia dei programmi per elaboratore. Si tratta di una normativa protezionista che non considera che parte di questo software ha valore economico perché si basa sul fatto che due grandi invenzioni - il protocollo TCP-IP e quello HTTP - che stanno alla base di Internet sono state messe a disposizione gratuitamente. Ancor meno considera che esiste una forte tendenza alla politica del software libero praticato da varie società e ricercatori per conquistare settori di mercato o per agevolare la ricerca di innovazione sui programmi. La legge approvata tende decisamente ad ostacolare questi percorso a tutto vantaggio di alcune grosse multinazionali. Una storia di assurde interpretazioni Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo 171 bis recitava testualmente che: "Chiunque abusivamente duplica A FINI DI LUCRO programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della RECLUSIONE da TRE MESI a TRE ANNI e della MULTA da L. 500.000 a L. 6.000.000." Si è voluto ora inserire - e solo per questa fattispecie - la finalità del PROFITTO al posto di quella del FINE DI LUCRO. Questa scelta introduce il rischio di far diventare reato la copia personale. Già in base al precedente articolo 171 bis, ad esempio, una persona facente parte di un associazione pacifista è stato processata come "importatore, venditore e distributore di programmi a scopo commerciale" per la semplice presenza nel suo computer di una copia (già installata) del programma Word 6 di Microsoft, evidentemente adibita ad uso personale e dell'associazione. Solo dopo vari anni vi è stata ovviamente l'assoluzione. Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate) dell'articolo 171 bis, nel maggio 1994 centinaia di nodi della telematica sociale italiana sono stati oscurati, con un'inutile catena di sequestri e processi (la più grande operazione di polizia informatica della storia dell'umanità) che si è conclusa con un nulla di fatto e ha avuto solamente un effetto intimidatorio contro la copia ad uso personale del software. Aggrappandosi all'articolo 171 bis si è cercato di dimostrare il "fine di lucro" insito nella copia ad uso personale dei programmi, per molti versi analoga alla copia di musica ad uso personale (pratica sociale ormai accettata e diffusa). La differenza tra profitto e lucro Opportunamente alcuni magistrati hanno fatto le necessarie distinzioni tra copia ad uso personale e commercio di software pirata, tra "scopo di lucro" e semplice profitto. La più famosa di queste sentenze è quella del 26 novembre 1996, emessa dalla pretura circondariale di Cagliari nel caso esaminato dal giudice Massimo Deplano. Nella sentenza si legge che "La duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di per se, la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente rilevante, ma e' senza dubbio consentita dalla normativa attuale in tema di diritto d'autore". Nella nuova versione dell'articolo 171 bis le parole "a scopo di lucro" sono state sostituite con la frase "per trarre profitto". Le nuove modifiche alla legge sul diritto d'autore sembrano nate proprio per contrastare il citato orientamento giurisprudenziale basato, tra l'altro, sulla differenza tra lucro e profitto: "Il termine lucro - sostiene il magistrato - indica esclusivamente un guadagno patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio." Proprio queste doverose distinzioni tra "lucro" e "profitto" avevano chiarito la non punibilità della copia ad uso personale del software, ora la vicenda è molto più confusa. La BSA, l'alleanza dei produttori di software sta mettendo in campo campagne di pressione per far interpretare la legge in modo che il profitto sia esteso fino alla copia per uso personale di un programma e dunque punito con la stessa durezza riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli clandestinamente e guadagnarci. Una punizione che va da sei mesi a sei anni di carcere, pene analoghe a quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo. Di qui la necessità di ripristinare il "fine di lucro" come oggetto del reato. Le modifiche proposte Con l'articolo 1 si abolisce il limite del 15% nella riproduzione di libri e si cancella la farraginosa procedura mirante ad impedire l'uso delle fotocopiatrici. Con l'articolo 2 si sostituisce la dizione "per trarre profitto" con quella "con scopi di lucro" che esclude, come spiegato, l'uso personale dall'ambito dei reati. Con l'articolo 3 si interviene sull'articolo 16 della nuova legge che sanziona non solo la duplicazione e riproduzione, ma anche l'utilizzo di opere tutelate. Appare evidente la necessità di escludere esplicitamente le sanzioni per l'uso personale al fine di evitare che venga considerato reato anche l'uso casalingo del videoregistratore o del masterizzatore. DISEGNO DI LEGGE Art. 1 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sopprimere le parole: "nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità". 2. Al comma 2 dell'articolo 2 sopprimere i periodi dalle parole: "I responsabili dei punti o centri di riproduzione" fino alle parole "sono abrogati. " Art. 2 1. All'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1 all'alinea "Art. 171-bis" sostituire le parole "per trarne profitto" con le altre "a fini di lucro"; b. al comma 2 sostituire le parole "al fine di trarne profitto" con le altre "a fini di lucro" Art. 3 1. All'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate le seguenti modifiche: a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "ad eccezione dell'uso personale senza fine di lucro".
